sito in dismissione
Il nuovo sito della scuola è raggiungibile all'indirizzo: https://iccittadella.edu.it
Nuovo Decreto Trasparenza (Decreto legislativo - 14 marzo 2013 , n. 33)
L'area Amministrazione Trasparente è strutturata ad albero e organizzata in voci di primo e di secondo livello in base a quanto previsto dalla normativa vigente. L'utente dovrà utilizzare il menù a sinistra per sfogliare le risorse ed accedere alla documentazione. Le aree non di pertinenza della scuola (che è comunque obbligatorio inserire nella struttura) mostreranno all'apertura apposita indicazione. I riferimenti normativi sono consultabili alla voce disposizioni generali > atti generali o cliccando qui. La documentazione verrà conservata per un periodo di cinque anni dalla pubblicazione, e sarà liberamente accessibile a chiunque senza necessità di autorizzazioni o autenticazione telematica. E' possibile includere queste informazioni in altre pubblicazioni o siti web, a patto di citare la fonte. I dati personali sono riutilizzabili in termini compatibili con gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto del norme sulla protezione dei dati personali. I dati sensibili e giudiziari non possono essere riutilizzati.
Contrattazione collettiva - intro
Informazioni e riferimenti normativi
Sotto-sezione di 1 livello: Personale
Sotto-sezione di 2 livello: Contrattazione collettiva
Contrattazione integrativa - intro
Informazioni e riferimenti normativi
Sotto-sezione di 1 livello: Personale
Sotto-sezione di 2 livello: Contrattazione integrativa
In questa sotto-sezione sono pubblicati i contratti integrativi d’istituto ex Art. 6 del CCNL comparto scuola e le relative relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria ex art. 40, comma 3- sexies D.L.vo 165/2001 e successive modificazioni.
Oneri informativi per cittadini e imprese - intro
Informazioni e riferimenti normativi
Sotto-sezione di 1 livello: Disposizioni generali
Sotto-sezione di 2 livello: Oneri informativi per cittadini e imprese
contenuti
Tutti i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati per regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici. Tali atti devono avere in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi.
Art. 34, c.1,2
Art. 34 - Trasparenza degli oneri informativi
1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180. Art. 13 - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
note
Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla P.A.
Vai alla sezione Modulistica
(disponibile nel menu servizi > documentazione > modulistica)
Articolazione degli uffici - intro
Informazioni e riferimenti normativi
Sotto-sezione di 1 livello: Organizzazione
Sotto-sezione di 2 livello: Articolazione degli uffici
contenuti
- Dati relativi all’articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici.
- Illustrazione in forma semplificata dell’organizzazione dell’amministrazione, mediante organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche
Art. 13 c. 1 lett. b,c
Art. 13 - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche.
Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi - intro
Informazioni e riferimenti normativi
Sotto-sezione di 1 livello: Disposizioni generali
Sotto-sezione di 2 livello: Articolazione degli uffici
contenuti
Tutti i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati per regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici. Tali atti devono avere in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi.
Art. 29 c. 3, d.l. n. 69/2013
All'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.
note
Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni
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